20 maggio 2011
20 maggio 2011

Imposta sostitutiva del 10% per il personale navigante di volo dell'aviazione civile

14:41 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 20/E/2011

L’indennità di volo concorre alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50%; tale criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro dipendente è alternativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.20/E del 2011 ha fornito gli opportuni chiarimenti. Il regime di tassazione agevolato che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% su straordinario e premi di produttività di cui all’art. 2, lett. c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, e successive proroghe e modifiche è applicabile anche alle indennità o alle maggiorazioni di turno in caso di lavoro diurno e all’intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa da rendere nelle apposite annotazioni del CUD. Per il 2011, l’agevolazione è subordinata alla riconducibilità di tali compensi alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

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