17 novembre 2011
17 novembre 2011

Indennizzabile infortunio in itinere avvenuto in bicicletta

10:36 - Inail: indennizzabilità solo quando la bicicletta viene usata su una pista ciclabile o su una zona interdetta al traffico dei veicoli a motore.

E' indennizzabile l'infortunio in itinere anche se avviene quando il lavoratore utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto privato per recarsi e tornare dal lavoro. Cio' tuttavia solo quando la bicicletta viene usata su una pista ciclabile o su una zona interdetta al traffico dei veicoli a motore. Lo precisa l'INAIL in risposta a numerosi quesiti posti dalle sue sedi che hanno riscontrato una sempre maggiore attenzione da parte dei cittadini alla mobilita' sostenibile, che annovera tra le sue forme anche l'uso della bicicletta. Ai fini dell'indennizzabilita', l'INAIL fa alcuni distinguo. Se l'infortunio avviene in una strada aperta al traffico dei veicoli a motore, occorre verificare se l'uso della bici abbia un carattere di necessita' a causa dell'assenza o dell'insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e della non percorribilita' a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro.
Se non era necessario l'uso del mezzo privato (in questo caso della bicicletta), l'infortunio non puo' essere riconosciuto dall'INAIL perche' esso e' la conseguenza di una libera scelta da parte del lavoratore di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo di un mezzo di trasporto privato (e' il cd. "rischio elettivo" che esclude la possibilita' di indennizzo). E' invece senz'altro indennizzabile l'infortunio quando la bicicletta viene usata su una pista ciclabile o su una zona interdetta al traffico dei veicoli a motore: in tal caso infatti la scelta di utilizzare il mezzo di trasporto privato, invece dei mezzi pubblici, non aggrava il rischio. Anche in caso di percorso effettuato in parte su pista protetta e in parte su strada, l'infortunio verificato in questo ultimo tratto puo' essere indennizzato solo in presenza di condizioni che rendono necessario l'uso della bicicletta. Per quanto riguarda poi il servizio di bike sharing, l'INAIL precisa che esso, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e quindi dell'inquinamento ambientale, non puo' essere assimilato al mezzo pubblico di trasporto. Infatti, ai fini della indennizzabilita' non e' importante la proprieta' del mezzo utilizzato, che puo' appartenere al lavoratore o ad altri, ma piuttosto il controllo che il lavoratore puo' esercitare sulle condizioni del mezzo e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida.

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