Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Deve essere indennizzato l'infortunio in itinere occorso ad una allieva di un corso di formazione professionale durante il tragitto tra l'azienda dove si svolgeva il corso e la sua abitazione. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha condannato l'INAIL a riconoscere l'infortunio subito dall'allieva di un corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di operatrice tessile mentre tornava a casa dopo un'esercitazione pratica.
L'INAIL contestava l'indennizzabilita' sostenendo che la copertura assicurativa prevista dal T.U. degli infortuni sul lavoro nei confronti degli allievi che svolgono esercitazioni di lavoro o sono impegnati in esperienze tecnico-scientifiche non si estende anche agli infortuni in itinere, come previsto per gli insegnanti, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esercitazioni pratiche; la piu' ampia tutela riconosciuta agli insegnanti dipende dal fatto che questi ultimi - al contrario degli allievi - sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
La tesi non e' stata condivisa dalla Cassazione, la quale ha invece ritenuto che il legislatore, prevedendo l'assicurazione contro gli infortuni anche per gli allievi di esercitazioni pratiche, ha inteso estendere l'ambito delle attivita' coperte dalla tutela non solo ai lavoratori ma anche a coloro che svolgono un'attivita' che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nello svolgimento di tale attivita', vengono a trovarsi nelle stesse situazioni di rischio dei lavoratori subordinati. Queste considerazioni non consentono di operare alcuna discriminazione tra l'ipotesi dell'infortunio in itinere occorso ad un insegnante e quello occorso all'allievo.