26 ottobre 2011
26 ottobre 2011

Inpdap: riposi giornalieri al padre anche se la madre è casalinga

9:35 - Due sono i riposi giornalieri spettanti al padre nel caso in cui si presentino determinate condizioni che necessitano la sua presenza in famiglia.

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre sia casalinga. Lo precisa l'Inpdap in una sua nota rifacendosi ad una sentenza del Consiglio di Stato e ad una circolare del Ministero del Lavoro. In base alla legge sulla tutela della maternità e paternità, il padre lavoratore dipendente ha diritto a due riposi giornalieri, di un'ora ciascuno, nell'arco della giornata lavorativa, fino ad un anno di età del bambino quando la madre, lavoratrice dipendente, non se ne avvalga, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, quando i figli sono affidati al solo padre o quando la madre sia morta o gravemente inferma. In sede di prima applicazione della legge, la dizione "lavoratrice non dipendente" è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma, imprenditrice, parasubordinata o libera professionista avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Inps o di un altro Ente previdenziale. Non era invece compresa la madre casalinga, con conseguente esclusione del diritto da parte del padre di fruire dei riposi giornalieri. Con la sua sentenza il Consiglio di Stato ha dato però un'interpretazione estensiva della norma, stabilendo che la madre casalinga impegnata in altre attività che la distolgono dalla cura del neonato deve essere considerata come una lavoratrice non dipendente. Sulla stessa linea anche una nota del Ministero del Lavoro, sulla base dello spirito della norma che mira a garantire al padre e alla madre la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attivita' lavorative che lo distolgono da tale compito. Pertanto, in presenza di determinate condizioni, opportunamente documentate (ad es. madre casalinga impegnata in accertamenti sanitari, cure mediche, partecipazione a pubblici concorsi, ecc), il padre dipendente - a partire dai tre mesi dopo il parto - può fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno di ingresso nella famiglia. In caso di parto plurimo il padre può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere fruite anche durante i tre mesi dopo il parto.

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