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E' stata confermata anche per il 2011 la riduzione contributiva dell'11,50%, sulla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro, in favore delle imprese edili. Ne da' notizia l'INPS precisando che la riduzione si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta quindi per gli occupati a tempo parziale ne' a coloro per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo (contratti di inserimento, assunzione dalle liste di mobilita', ecc). Per fruire della riduzione, i datori di lavoro del settore edile devono rispettare il contratto collettivo, possedere i requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva anche da parte delle Casse edili e non devono aver riportato nei 5 anni precedenti condanne passate in giudicato per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
L'assenza di condanne e il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarita' contributiva da parte delle Casse edili dovra' essere attestata da una apposita dichiarazione di responsabilita' dei datori di lavoro, fermo restando che se verra' accertata la non veridicita' della dichiarazione, l'INPS procedera' al recupero delle somme indebitamente pagate ed alla segnalazione all'autorita' giudiziaria.