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La Sentenza n.12463 del 9 giugno 2011 della Corte di Cassazione precisa che in caso di fallimento, l’amministratore che abbia investito la liquidità in altre operazioni, piuttosto che coprire le perdite di bilancio, è tenuto a risarcire i danni. Nel caso esaminato dai Giudici, l’amministratore unico di una srl, in un momento di difficoltà economica della società, ha acquistato un immobile (poi dato in locazione alla moglie) ad un prezzo superiore a quello di mercato, ed altra merce eccessiva rispetto alle possibilità di ricollocazione sul mercato. In seguito al fallimento della società, il soggetto è stato citato in giudizio dal curatore fallimentare, a causa di tali operazioni. La Cassazione ha respinto il ricorso dell’amministratore, legittimando la sua condanna per sottrazione di liquidità alla società, in un momento delicato per la situazione economica e patrimoniale della stessa, invece di ripianare le perdite.