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L’INPS detta un articolato messaggio per chiarire le modalità operative per il rimborso del valore dei voucher acquistati e non utilizzati.
L’INPS fa seguito al proprio messaggio n. 12082 del 4 maggio 2010 nel quale venivano fornite indicazioni operative in merito alle modalità di rimborso dei buoni lavoro (voucher) cartacei non utilizzati dai committenti.
Oggi l’Istituto scioglie alcune riserve formulate a quel tempo in ordine a situazioni critiche; in particolare le modalità di rimborso riguardano i casi di:
A) acquisto di voucher tramite la procedura telematica, in cui l'importo versato non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in parte;
B) acquisto di voucher cartacei, per cui il committente ha effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro.