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Secondo quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 296/14/11 del 2011, nell’ipotesi in cui vi siano delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di emettere l’avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori somme, l’ufficio preposto dell’Amministrazione finanziaria deve necessariamente instaurare un contraddittorio con il contribuente, pena l’illegittimità della pretesa. Il questionario con cui tale ufficio richiede una lista di documenti da presentare, i registri I.V.A. e l’elenco delle giacenze, non comportano in nessun caso l’attivazione del contraddittorio. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 296/14/11 del 2011)