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I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 maggio n. 9867, hanno stabilito che il lavoratore in nero deve dichiarare i compensi percepiti in quanto l’inosservanza del sostituto non assorbe anche ogni altro obbligo del sostituito. Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento Irpef con il quale il competente ufficio della agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i redditi erogati, e non dichiarati, da una società. I pagamenti effettuati "al nero" dalla società risultavano dalle ricevute della lavoratrice, rinvenute e acquisite in occasione di una verifica fiscale effettuata a carico della stessa società. Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale avevano dato ragione alla contribuente, in quanto per i giudici di merito non risultava che datore di lavoro e lavoratore avessero stretto un accordo per non dichiarare gli emolumenti in questione. In più la lavoratrice non era obbligata a controllare le scritture contabili del datore di lavoro e quindi non poteva sapere che la società non aveva operato le ritenute alla fonte. In ogni caso, per i giudici di merito, la ricorrente aveva agito in buona fede, ritenendo di non dovere presentare la dichiarazione dei redditi derivanti dal suo unico rapporto di lavoro.