Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Sentenza n. 16858 del 2 agosto 2011 della Corte di Cassazione stabilisce che il giudice tributario non può dichiarare il difetto di giurisdizione per la contestazione degli atti di riscossione con cui il concessionario recupera anche entrate non tributarie: infatti, la giurisdizione permane magrado la parziale competenza sugli atti. Dal momento che il credito vantato nella controversia dall’agente di riscossione non era tutto extratributario, il giudice d’appello non poteva declinare la propria giurisdizione. La Suprema Corte infatti, afferma che cartelle di pagamento, fermi amministrativi ed iscrizioni ipotecarie sono parzialmente impugnabili se emanati anche per il recupero di entrate non a natura fiscale. Il contribuente può fare ricorso contro gli atti di riscossione davanti a giudice tributario o ordinario in base al credito: quindi, una cartella con crediti di varia natura può essere impugnata di fronte a giudici diversi. Ad esempio: imposte e tasse vanno contestate alle commissioni tributarie; per contributi previdenziali e multe stradali la competenza è del giudice ordinario.