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Il danno da usura psicofisica per servizio di reperibilita' svolto nel giorno del riposo settimanale deve essere provato dall'interessato, in quanto il suo risarcimento presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto subito dal lavoratore. La pronuncia e' della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato da un lavoratore che aveva effettuato turni di reperibilita' in giorni festivi, con diritto ad un giorno di riposo compensativo in concreto non usufruito. Secondo la Corte, il servizio di reperibilita', caratterizzato dalla immediata disponibilita' del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, non equivale all'effettiva prestazione lavorativa, perche' limita soltanto, ma non lo esclude del tutto, il godimento del riposo settimanale. Cio' comporta quindi il diritto ad un trattamento economico non uguale a quello spettante per lavoro effettivo nello stesso giorno ma ad un trattamento inferiore, proporzionato ad una minore restrizione della liberta' del lavoratore. Ed infatti la contrattazione collettiva prevede la corresponsione di una indennita'.
Queste considerazioni hanno condotto la Corte ad escludere che a questa ipotesi si possa applicare la presunzione ex lege dell'esistenza del danno, come nel caso di lavoro effettivamente prestato in giorno festivo: infatti, il doversi tenere disponibile per una eventuale prestazione lavorativa e' cosa ben diversa dall'effettuazione in concreto di tale prestazione e non vi e' alcuna ragione per ritenere che esso sia idoneo ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore cosi' da configurare un danno. D'altro canto, il disagio patito per la disponibilita' in giorno festivo non seguita da effettiva attivita' lavorativa e' gia' monetizzato dalla contrattazione collettiva. E' certo possibile - concludono i giudici - che quel disagio assuma dimensioni tali da trasformarsi in danno da usura psicofisica ma non e' sufficiente la semplice affermazione di non aver potuto godere pienamente del giorno festivo, essendo necessario provare il danno che la reperibilita' ha prodotto.