30 maggio 2011
30 maggio 2011

La ritenuta d'acconto segue la convenzione con lo Stato straniero

7:34 - Corte di Cassazione, sentenza n. 8621/2011

I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8621/2011 hanno affermato che la ritenuta d'acconto sui dividendi e il rimborso del credito d'imposta seguono le regole della convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato straniero. Pertanto gli utili distribuiti dalla controllata italiana alla società madre francese scontano una ritenuta del 5% e il credito d'imposta va rimborsato al netto di un'ulteriore trattenuta.
La controversia. Nel 2003 una stabile organizzazione italiana pagava 22 milioni di euro di dividendi alla società madre francese. Quest'ultima usufruiva del regime di esenzione (articolo 27-bis, comma 3, del Dpr 600/73) e incassava i dividendi senza subire trattenute. A fronte dell'Irpeg pagata la madre si avvaleva della convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni (legge 20/1992) e richiedeva a rimborso la metà del credito d'imposta. La norma bilaterale prevede che al rimborso debba essere operata una ritenuta. Fino al 2003 ai percettori di dividendi spettava un credito d'imposta pari a 9/16 dei dividendi distribuiti (articolo 14 del vecchio Tuir), e quindi la madre reclamava a rimborso circa sei milioni di euro. L'amministrazione rimaneva inerte mentre la Ctp Milano nel 2004 accoglieva il ricorso sul silenzio rifiuto, e, grazie alla mancata costituzione dell'ufficio, le riconosceva l'intera somma. Il fisco appellava la decisione ma la Ctr Lombardia nel 2005 rigettava l'istanza.

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