4 maggio 2011
4 maggio 2011

La sanzione comunitaria non si può qualificare come fattore produttivo

17:09 - Corte di Cassazione, sentenza n. 8531/2011

I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8531 dell’11 aprile 2011, ha statuito che le sanzioni irrogate dalla Commissione Ce, a seguito di una pratica concordata volta a falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato (nella specie, sul mercato del cemento), non sono deducibili dal reddito d'impresa. Lo ha statuito la Cassazione con sentenza dell'11 aprile, la 8531. Con avviso di accertamento per l'anno di imposta 2000, l'Agenzia ha recuperato i costi indebitamente dedotti dalla società perché non inerenti e corrispondenti alla quota parte della complessiva sanzione irrogata dalla Commissione europea al gruppo societario, poi suddivisa tra le società tenuto conto del concorso di ciascuna nella complessiva produzione dell'illecito anticoncorrenziale. Diversamente dall'ufficio e dal collegio di primo grado, la sezione bresciana della Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello della contribuente, condannando l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle imposte versate in sede di dichiarazione dei redditi 2000. Ma la Cassazione, con sentenza 8135/2011, ha chiarito, ancora una volta, che il pagamento di sanzioni comunitarie antitrust non può essere considerato un costo "inerente" all'attività d'impresa poiché tali sanzioni non sono irrogate a seguito di una decisione strategica aziendale volta all'incremento dei ricavi.

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