10 maggio 2011
10 maggio 2011

Le componenti del ramo d’azienda oggetto di cessione devono avere un collegamento funzionale tra di loro

9:34 - Art. 2112 c.c. interpretato alla luce della Dir. 23/2001/CE del Consiglio del 12.03.2001

Con due distinte pronunce, il Tribunale di Milano individua le condizioni di applicabilità dell’art. 2112 c.c. alla luce della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e conferma che le componenti del ramo d’azienda oggetto di cessione devono avere un collegamento funzionale tra di loro, tale da rendere funzionalmente autonoma l’entità aziendale ceduta che deve quindi preesistere al trasferimento stesso

Le due pronunce in commento si sono espresse in merito ad un trasferimento di ramo d’azienda, realizzato tra imprese farmaceutiche e poi impugnato da due lavoratori dipendenti adibiti all’attività di informazione scientifica del farmaco. Il ramo oggetto del trasferimento era formalmente composto da alcune Autorizzazioni all’Immissione in Commercio (AIC), alcuni marchi registrati e dall’avviamento commerciale legato ad alcune specialità medicinali, nonché da parte della rete di informatori con relativo know-how. All’esito dell’istruttoria emergeva però che, nella sostanza, le società coinvolte avevano inteso trasferire, principalmente, parte della rete di informatori, che sino ad allora avevano operato ognuno su un’area territoriale diversa, su linee di farmaci distinte e promuovendo specialità non comprese nelle AIC cedute, senza peraltro collaborare tra di loro. Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha ritenuto di non poter qualificare l’operazione come trasferimento di ramo d’azienda ai fini di cui all’art. 2112 c.c., bensì come cessione di singoli contratti di lavoro ex art. 1406 c.c., invalida in quanto realizzata senza il consenso dei lavoratori interessati, dei quali ordinava pertanto la riammissione in servizio presso la cedente. I Giudici di Milano pervengono a questa soluzione considerando le finalità delle direttive 23/2001/CE e 98/50/CE (di analogo contenuto) alle quali il legislatore del 2003, con la legge delega n° 30/03 e poi con l’art. 32 del D.Lgs. n° 276/03, modificativo dell’art. 2112 c.c., ha inteso dare attuazione.

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