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Con l’ordinanza n. 171 del 12 maggio 2011 del tribunale di Roma, si è stabilito che una cartella prima sospesa e poi annullata dal giudice non giustifica il fermo amministrativo dell’auto. Un comportamento che non rispetta queste regole comporta il pagamento dei danni al contribuente e la denuncia di abuso di autorità.
Nel caso oggetto della sentenza, l’agente della riscossione aveva, e secondo la corte in maniera arbitraria, ignorato i provvedimenti del giudice commettendo un atto illegittimo e un grave abuso del diritto di azione senza contare la disparita tra il valore del bene sequestrato e il debito del contribuente (meno di 200 euro).