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E’ legittimo l’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle entrate basato sull’esame dei conti correnti bancari del contribuente che investe in titoli se il normale rendimento del mercato finanziario non si accosti al flusso di denaro depositato nel conto”. Questo è quanto ha deciso la Corte di Cassazione che, con la sentenza 9535 del 29 aprile, ha disatteso i due precedenti gradi di giudizio, validando l’atto di accertamento induttivo emesso dagli uffici finanziari.
Il fatto nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento, per maggiori imposte Irpef e Ilor, per l’anno d’imposta 1997, emesso sul presupposto che consistenti rendite confluenti nei conti correnti e finanziari di sua proprietà erano state omesse dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Come accennato, sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale avevano dato ragione alla contribuente, annullando l’atto di accertamento.
Contro dette decisioni, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre motivazioni.