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Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011, che ha accolto il ricorso delle Entrate, lo studio associato non sfugge all’Irap neppure nel caso in cui abbia dichiarato compensi modesti per i collaboratori in alcuni esercizi e inesistenti in altri.
Il caso oggetto della sentenza vedeva uno studio associato che, avendo dichiarato compensi modesti e inesistenti per i propri collaboratori, aveva chiesto il rimborso dell’imposta. L’ufficio non aveva risposto e lo studio aveva presentato ricorso alla Ctp di Genova che gli aveva dato ragione. Giudizio confermato poi anche dai giudici di secondo livello.