Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Corte di Cassazione con due ordinanza, n. 10271 e n. 10295, depositate entrambe il 10 maggio scorso, ha stabilito che non è soggetto ad IRAP il medico convenzionato con il SSN che non presenta il requisito dell’autonoma organizzazione. Requisito che certo non sussiste se si ha la disponibilità di uno studio professionale in locazione.
Secondo i giudici di legittimità, non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione nel caso in cui:
- i beni strumentali utilizzati (un’autovettura, un pc, un telefono GSM e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo) siano rispondenti a quelli minimi indispensabili all’esercizio della professione;
- il contribuente non possegga un proprio studio;
- il medesimo non abbia dipendenti;
- sia scarsa, rispetto al fatturato, l’incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale.
Né, tantomento, può dirsi sussistente il requisito se si ha la disponibilità di uno studio professionale di proprietà o in locazione.