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Ha diritto al risarcimento del danno da parte dell'INPS il lavoratore che dà le dimissioni per andare in pensione di anzianità, confidando sulla comunicazione dell'Istituto, successivamente rivelatasi errata, che poteva vantare un numero di contributi sufficienti per la pensione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nel caso di un lavoratore che si era indotto alle dimissioni per ottenere la pensione di anzianità sulla base di due comunicazioni dell'INPS, secondo cui aveva maturato i necessari contributi; successivamente invece il lavoratore si era visto respingere la domanda di pensione in quanto alcuni contributi non risultavano utilizzabili a seguito della sua cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. La Corte ha ritenuto che le comunicazioni ricevute dall'interessato avessero pieno valore certificativo e non semplicemente dichiarativo, come sostenuto dall'INPS: secondo l'Istituto, infatti, la sua responsabilita' sussiste solo per inesatte informazioni contenute in documenti rilasciati a richiesta degli interessati e non anche, come nel caso in esame, quando il documento viene rilasciato in occasione di una campagna informativa generale. Il Collegio ha inoltre respinto la tesi in base alla quale gli Enti previdenziali hanno l'obbligo di comunicare, a richiesta, i dati delle posizioni contributive degli interessati ma non possono garantire la correttezza di tali dati se ricevono informazioni errate (nel caso in questione, l'errore riguardava la cancellazione da un albo). Al contrario, afferma la Corte, l'INPS ha il dovere di eseguire le opportune verifiche sull'utilizzabilita' dei contributi, prima di dare le dovute comunicazioni agli interessati, non potendosi far ricadere sul lavoratore l'onere di verificare la correttezza del calcolo dei contributi considerati.