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La manovra correttiva prevede la possibilità per il contribuente di definire le liti fiscali pendenti, davanti alle Commissioni tributarie e agli organi di giustizia ordinaria, che coinvolgono l’Agenzia delle Entrate, per importi contestati non superiori ai 20 mila euro. Quindi, si potranno definire le controversie pendenti al 1° maggio 2011, che non hanno beneficiato del tentativo di mediazione obbligatoria, in applicazione dal 1° aprile 2012. Si considerano pendenti le controversie notificate con atto di accertamento, provvedimento di irrogazione di sanzioni o altro atto impositivo, che coinvolge l’Agenzia delle Entrate, e che il contribuente ha impugnato al 1° maggio 2011: cioè, a quella data deve risultare presentato il ricorso. Le liti definibili sono quelle avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate: avvisi di accertamento, rettifica, irrogazione; atti di contestazione; cartelle di pagamento (non precedute da avviso di accertamento. Non sono definibili le controversie per dinieghi e revoche di agevolazioni, senza importi da pagare; le controversie avverso avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli, se atti di riscossione; le controversie per rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi. Gli adempimenti previsti per la definizione della lite sono il preventivo versamento di una quota del valore della lite, entro il 30 novembre 2011; l’istanza di definizione entro il 31 marzo 2012. L’importo da pagare per la definizione dipende dal valore della lite: fino a 2 mila euro, l’importo fisso da pagare è euro 150; tra 2 mila e 20 mila euro, si distingue se il soccombente è l’amministrazione o il contribuente. In particolare, si dovrà il 10% del valore, in caso di soccombenza dell’Amministrazione; il 50% in caso di soccombenza del contribuente; nel caso di soccombenza parziale, si applicano rispettivamente il 10% e il 50% sulla parte del valore della lite in cui è soccombente l’Amministrazione e su quella in cui a soccombere è il contribuente. Il pagamento avverrà in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011; oppure, secondo le modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite fa riferimento. Per le domande di accesso alla definizione c’è tempo fino al 31 marzo 2012.