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Mediazione, non si può presumere il compenso da entrambi i contraenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10320 depositata il 10 maggio 2011, ha stabilito che non è legittimo l’accertamento effettuato a carico di un mediatore quando si basa sulla presunzione che tale soggetto debba necessariamente percepire la provvigione sia dal compratore che dall'acquirente, essendo prassi molto diffusa la stipula di un contratto di mediazione c.d. “unilaterale” in base al quale è previsto che il compenso sia versato soltanto da una delle parti coinvolte.Secondo i giudici di legittimità, è possibile che una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite, condizioni.In tal caso, la mediazione non viene meno per l’unilateralità del conferimento dell’incarico e per il fatto che il mediatore si riprometta di conseguire da una sola delle parti il compenso per l’attività svolta.