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Con la circolare 20/E del 13 maggio 2011, le Entrate hanno fornito importanti chiarimenti su diverse agevolazioni fiscali di natura personale sino ad affrontare anche la questione dei mutui passivi, 36% e 55%.
Per i mutui cointestati, gli interessi passivi possono essere detratti solo se il coniuge separato è proprietario esclusivo dell’immobile, si è accollato il mutuo con atto pubblico e le quietanze del pagamento dimostrano che il pagamento è anche da parte dell’ex coniuge.
Le stesse condizioni valgono se il marito ha l’obbligo di pagare il mutuo e voglia detrarre tutti gli interessi passivi.
La circolare specifica che l’erede può usufruire del 36% anche in relazione alla spese sostenute dal de cuius purché conservi la disponibilità del bene e non lo ceda ad esempio a terzi in comodato.