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Agli studenti che si infortunano durante una gara sportiva non spetta l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea durante il periodo di assenza dalla scuola. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto la tesi dell'INAIL in base alla quale il diritto all'indennita' per inabilita' temporanea spetta solo ai lavoratori dipendenti che svolgono attivita' manuale retribuita. Il Testo Unico del 1965 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro stabilisce che sono compresi nell'assicurazione gli insegnanti e gli alunni delle scuole di qualsiasi ordine e grado, anche private, "che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro". La tutela accordata in questi casi agli alunni, che si pone come eccezione rispetto alla regola generale, consente l'erogazione delle prestazioni economiche per invalidita' permanente, in quanto il pregiudizio subito dai giovani si ripercuote anche nel futuro. Invece l'indennita' per inabilita' temporanea, commisurata in percentuale della retribuzione giornaliera, spetta solo ai lavoratori dipendenti che svolgono attivita' retribuita perche' e' diretta ad assicurare loro i mezzi di sostentamento finche' dura l'inabilita' che impedisce totalmente agli infortunati di rendere le loro prestazioni lavorative. Pertanto l'indennita', avendo lo scopo di ristabilire l'equilibrio economico infranto dall'infortunio, non puo' spettare agli alunni infortunati, che non percepiscono alcuna retribuzione. In ogni caso, aggiunge la Corte, non puo' ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi non connessi istituzionalmente all'attivita' della scuola.