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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7362/2011 ha stabilito che la vendita di uno o più beni soggetti a vincolo archeologico pervenuti per successione non fa perdere a tutti l'esenzione dall'imposta di successione. Infatti, l'articolo 13, comma 4, del Dlgs 346/1990 secondo cui l'alienazione «in tutto o in parte» dei beni prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione «determina l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario», riguarda la vendita di una quota indivisa di un singolo bene o le ipotesi in cui nell'asse ereditario siano presenti beni vincolati per i quali sia giuridicamente ed economicamente possibile l'alienazione anche soltanto di una parte. Quindi la vendita "in tutto o in parte" di un bene prima dei cinque anni determina l'inclusione nell'attivo ereditario del solo bene alienato e non anche degli altri.