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Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro intervengono per fornire indicazioni in materia di gestione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti collegati ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa. In particolare, le Entrate hanno precisato che gli importi soggetti a detassazione non fanno parte del reddito da indicare in Isee, per un limite previsto di 6mila euro. Importante precisazione, dato che il calcolo dell’Isee è essenziale per usufruire di alcuni servizi sociali (mense scolastiche, asili nido, ecc.). Tali importi, esclusi dall’Isee, rientrano invece nel computo reddituale per altre prestazioni: assegno per il nucleo familiare, assegno o pensione sociale, ecc. Si precisa anche che i lavoratori, che, nel 2008-2009, abbiano versato maggiori imposte per mancata applicazione della detassazione sui salari incentivanti (per lavoro notturno e straordinario), potranno recuperare il credito loro spettante con la dichiarazione 730, se le somme sono state inserite dal datore nel Cud 2011.