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A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97 (cfr. la circolare n. 52 del 27 marzo 2024).
Come precisato nella citata circolare, l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 18 dell’Accordo, le Istituzioni di ciascuno Stato contraente devono farsi carico della ricezione e del successivo trasferimento delle domande di pensione, nonché della documentazione allegata, all’Istituzione dello Stato contraente in base alla cui legislazione la domanda è presentata.
Con il presente messaggio, in applicazione del paragrafo 3.2.3 della circolare n. 52/2024, si forniscono istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’INPS e il Japan Pension Service, Istituzione giapponese competente.