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Con la risposta ad interpello n. 74 del 10 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stipula di un contratto di compartecipazione agraria stagionale, entro cinque anni dall’acquisto di terreni con agevolazione per la piccola proprietà contadina, non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio. La condizione essenziale è che il proprietario continui a coltivare o condurre direttamente il fondo, partecipando in modo effettivo all’attività agricola. Il chiarimento riguarda il caso di una società agricola equiparata a IAP che intende acquistare terreni con l’agevolazione PPC e successivamente stipulare un contratto di compartecipazione con un’altra società agricola. Secondo l’Agenzia, la compartecipazione agraria, se autenticamente associativa, non equivale a una concessione del terreno a terzi. Diversamente, se il rapporto si traduce in una mera cessione del godimento del fondo, come nell’affitto, scatta in via generale la decadenza dall’agevolazione fiscale fruita.