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La Risposta n. 22/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle trattenute che una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita come ETS può applicare sugli importi che il GSE eroga ai membri. Nel caso esaminato, la CER, quale “referente” in un mandato senza rappresentanza, incassa tariffa premio e contributo ARERA e li ripartisce agli associati; se quote associative e altre entrate non bastano a coprire i maggiori costi tecnici e amministrativi dell’autoconsumo diffuso, può trattenere una parte degli incentivi per riequilibrio economico-finanziario. L’Agenzia esclude che tali trattenute siano corrispettivi specifici: manca un rapporto sinallagmatico e non vi sono servizi aggiuntivi o privilegi. Quindi non generano ricavi commerciali (art. 148 TUIR fino al 2025; art. 79 CTS dal 2026) e sono fuori campo IVA. Resta fermo che, per i corrispettivi di vendita dell’energia immessa in rete, l’imponibile dell’associato è il lordo GSE e va gestita con regole trasparenti e documentate.