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Con l’ordinanza n. 4135/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista non è tenuto a dichiarare ai fini IRPEF compensi mai percepiti, anche se le prestazioni sono state effettivamente svolte. Nel lavoro autonomo vale infatti il principio di cassa (art. 53 TUIR), secondo cui il reddito è imponibile solo se incassato. Le dichiarazioni sostitutive rese dai clienti hanno valore indiziario e, se supportate da ulteriori elementi oggettivi e soggettivi, possono dimostrare la gratuità delle prestazioni. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione compensi ritenuti non fatturati; i giudici di merito, però, avevano riconosciuto la gratuità di parte delle attività, specie quelle a basso contenuto tecnico. La Cassazione ha confermato tale impostazione, chiarendo che l’Amministrazione non può presumere l’esistenza di un corrispettivo per il solo fatto dell’attività svolta.