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La Cassazione, con l’ordinanza n. 5673/2026, ha affermato che il professionista incaricato di predisporre proposta e piano di concordato preventivo non ha diritto al compenso se la prestazione, pur svolta, era sin dall’origine inutilizzabile rispetto allo scopo dell’incarico. Nel caso esaminato, il piano era stato elaborato su dati contabili incompleti e inattendibili, circostanza che impediva il rilascio dell’attestazione e rendeva impraticabile la procedura concordataria. Secondo la Corte, il professionista, in base alla diligenza qualificata richiesta, avrebbe dovuto accorgersi subito dell’assenza dei presupposti minimi e informare il cliente della non percorribilità della soluzione, invece di proseguire l’attività. Ne consegue che l’opera resa integra un inadempimento e il relativo credito non può essere ammesso allo stato passivo. La pronuncia ribadisce così che il compenso professionale richiede non solo attività svolta, ma anche utilità concreta, coerenza causale e adeguata diligenza tecnica.