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Con la risposta a interpello n. 71 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di deducibilità dei costi per telefonia fissa, mobile e trasmissione dati. In linea generale, tali spese restano deducibili nella misura dell’80%, come previsto dall’art. 102, comma 9, del TUIR. Tuttavia, la deduzione può salire al 100% quando i costi sono direttamente afferenti a ricavi imponibili e non sono suscettibili di uso promiscuo. Il caso esaminato riguarda una società italiana con stabili organizzazioni estere che sostiene spese telefoniche sia per uso interno sia per servizi resi alle società del gruppo. L’Agenzia distingue quindi tra quota di autoconsumo, soggetta al limite dell’80%, e quota con finalità imprenditoriale, integralmente deducibile se analiticamente individuabile. Lo stesso principio vale anche per i costi sostenuti dalle branch estere, purché concorrano direttamente alla produzione di redditi imponibili in Italia.