14 gennaio 2026
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14 gennaio 2026

Ore 08:07 - Rottamazione-quinquies: quando il pagamento del debito evita la sanzione penale

La Rottamazione-quinquies può costituire uno “scudo penale” per specifici reati tributari, consentendo la non punibilità prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000. In particolare, l’integrale pagamento dei carichi definibili, entro i termini stabiliti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, estingue il debito tributario e rende non punibili i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis), omesso versamento IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti d’imposta non spettanti oltre soglia (art. 10-quater, comma 1). La definizione agevolata opera solo per carichi derivanti da imposte dichiarate e controlli automatizzati o formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972). Per reati dichiarativi più gravi, la causa di non punibilità è ammessa solo entro termini più stringenti e prima di qualsiasi attività di accertamento. In caso di pagamento tardivo ma entro il dibattimento, sono previste rilevanti attenuazioni di pena.

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