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Nel nuovo assetto europeo antiriciclaggio, il Registro dei titolari effettivi diventa centrale per garantire trasparenza sugli assetti societari, ma non sostituisce l’adeguata verifica. I soggetti obbligati devono continuare a svolgere controlli autonomi e valutazioni del rischio. In caso di difformità tra i dati del Registro e quelli raccolti, prevalgono gli esiti delle verifiche interne, con obbligo di segnalazione alla Camera di Commercio. Tuttavia, la difformità non implica automaticamente segnalazioni di operazioni sospette o astensione. Il sistema introduce un “doppio binario”: da un lato la qualità del dato pubblico, dall’altro la valutazione sostanziale del rischio. L’accesso ai dati è limitato ai soggetti con interesse legittimo, a tutela della privacy. Il professionista resta quindi figura centrale, chiamata a un’analisi autonoma, documentata e critica.