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Il testo analizza il trattamento fiscale dei derivati secondo l’art. 112 TUIR, che riconosce rilevanza anche alle valutazioni a fair value. Tuttavia, questo non supera i principi generali dell’art. 109 TUIR, che richiedono certezza, competenza e soprattutto inerenza. Per i derivati non di copertura, le variazioni di valore sono fiscalmente rilevanti (specie per soggetti IAS/IFRS), mentre per le micro-imprese il trattamento varia in base al bilancio adottato. Nei derivati di copertura, vale il principio di simmetria con l’elemento coperto. La giurisprudenza della Cassazione ribadisce che i costi derivanti da strumenti speculativi sono indeducibili per mancanza di inerenza, mentre quelli di copertura sono deducibili solo se esiste una correlazione concreta con i rischi aziendali. Anche con corretta contabilizzazione, resta necessario dimostrare la finalità di copertura. Fondamentale quindi documentare adeguatamente le operazioni per evitare contestazioni fiscali.