26 marzo 2026
Sentenza
26 marzo 2026

Ore 09:00 - Occultamento contabile, reato solo se ostacola davvero il Fisco

La Cassazione, con la sentenza n. 11296 del 26 marzo 2026, ha chiarito un principio importante in materia di reati tributari. L’occultamento o la distruzione di scritture contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 74/2000, non configura infatti un reato automatico, ma un reato di pericolo concreto. Ciò significa che, soprattutto quando la condotta riguarda solo una parte della documentazione, il giudice deve verificare se da essa derivi una reale e significativa impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari del contribuente. Se invece l’Amministrazione finanziaria può comunque reperire le informazioni mancanti attraverso altre fonti, il reato non sussiste. La decisione valorizza quindi un approccio sostanziale e non meramente formale: non basta la semplice assenza delle scritture contabili, ma occorre che tale mancanza comprometta davvero l’attività di controllo fiscale. La pronuncia restringe così l’area del penalmente rilevante.

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