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Il diritto al rimborso IVA richiesto in dichiarazione, tramite esposizione del credito nel quadro VX, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassazione distingue tale ipotesi dal semplice riporto del credito in compensazione o detrazione, per cui può applicarsi il termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata risposta del contribuente a una richiesta documentale dell’Agenzia delle Entrate, formulata nell’ambito dell’istruttoria ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, può sospendere la procedura e incidere sul calcolo degli interessi, ma non determina automaticamente la decadenza dal diritto al rimborso. Anche decorso il termine quinquennale per i controlli fiscali, il credito resta azionabile entro dieci anni. Operativamente, occorre verificare lo stato della pratica, recuperare la documentazione richiesta, chiedere la riattivazione del procedimento e, se necessario, interrompere la prescrizione o impugnare il silenzio-rifiuto.