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Nel concordato preventivo biennale la decadenza dai benefici non opera in modo automatico in presenza di un omesso versamento IVA. L’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024 individua infatti in modo tassativo le ipotesi che fanno venir meno gli effetti del CPB, tra cui omesse dichiarazioni, violazioni tributarie gravi, dati ISA inesatti oltre determinate soglie, cause di esclusione e mancato pagamento delle somme dovute a seguito del concordato. L’avviso bonario relativo a IVA non versata, di per sé, non rientra tra queste fattispecie. La decadenza può configurarsi solo se l’omissione si collega a violazioni qualificate, come l’omessa dichiarazione IVA, un reato tributario o l’alterazione dei parametri rilevanti. Inoltre, la norma richiama il controllo automatizzato sulle imposte dirette, ma non quello IVA. Pertanto, l’omesso versamento IVA ordinario non determina automaticamente la perdita del CPB.