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Il decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 chiarisce gli effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale esercitata senza i requisiti essenziali. L’articolo 28 integra l’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, stabilendo che l’adesione è priva di effetti quando, nel periodo precedente, il contribuente non ha applicato gli ISA oppure presenta debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro, non rateizzati né sospesi. La novità supera i dubbi interpretativi emersi dalla disciplina originaria, che regolava la decadenza per il successivo venir meno delle condizioni, ma non la loro insussistenza iniziale. In questi casi il contribuente dovrà determinare imposte e contributi secondo i valori effettivi, senza subire gli effetti penalizzanti della decadenza. Resta tuttavia incerta la portata temporale della disposizione: la sua formulazione potrebbe suggerire efficacia retroattiva, ma il decreto ne prevede l’applicazione dal biennio 2026-2027, lasciando dubbi sui concordati precedenti già sottoscritti dai contribuenti interessati.