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Nel caso di un immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al “Superbonus” ed acquisito solo in parte per successione, è necessario distinguere, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell'intero immobile, la quota relativa all'immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell'immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile). È quanto emerge dalla Risposta n. 208 dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2024.
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