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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 171 dell’11 settembre 2026, ha chiarito il trattamento fiscale della fusione per incorporazione di una società semplice agricola in una Fondazione ETS. Le eventuali plusvalenze sui beni dell’azienda agricola non assumono rilevanza reddituale se, anche dopo la fusione, tali beni continuano a essere destinati all’attività non commerciale dell’ente e utilizzati, anche indirettamente tramite affittuario, per l’esercizio dell’attività agricola. Resta fermo il precedente costo fiscalmente riconosciuto. Ai fini IVA, l’operazione è fuori campo qualora, al momento della fusione, la società semplice abbia concesso in affitto l’intera azienda e non svolga più attività agricola, mancando così il presupposto soggettivo. Quanto alle imposte indirette, la fusione beneficia dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo settore.