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La circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate (19 febbraio) chiarisce i criteri con cui le attività di interesse generale degli ETS (diversi dalle imprese sociali) mantengono la natura “non commerciale” ai fini IRES. In sintesi, ciò avviene se l’attività è gratuita oppure se i corrispettivi, sommati agli eventuali contributi pubblici con natura corrispettiva, non superano i costi effettivi sostenuti dall’ente. I “costi effettivi” comprendono costi diretti, indiretti e generali (anche finanziari e tributari), ma non i costi figurativi. Per il confronto tra ricavi e costi è ammesso il criterio di cassa o di competenza, in coerenza con la contabilità adottata. Se le attività sono omogenee, il test di non commercialità può essere svolto in modo unitario; se disomogenee, va effettuato separatamente. È inoltre prevista una tolleranza del 6% per massimo tre periodi consecutivi. Per gli ETS sotto 300.000 euro è ammessa una semplificazione con valutazione unitaria delle attività.