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I canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali possono essere dedotti dai professionisti nell’anno di maturazione e non in quello del pagamento, in deroga al principio di cassa. Il nuovo art. 54-quinquies del TUIR conferma questa impostazione, già prevista dalla disciplina precedente. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, la deduzione del leasing sui beni mobili avviene in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti ministeriali. Diversa è la disciplina dei mezzi di trasporto, per i quali si applicano i limiti dell’art. 164 del TUIR: la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento e solo entro soglie massime fissate per autovetture, motocicli e ciclomotori. Per il noleggio dei beni mobili strumentali vale invece il criterio di cassa, mentre nel noleggio a lungo termine delle auto restano i limiti quantitativi, con un vantaggio per le spese di gestione se indicate separatamente in fattura.