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L’omessa presentazione della dichiarazione resta autonomamente sanzionabile anche quando il contribuente ha versato integralmente le imposte dovute. In passato, la prassi dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in ambito IVA, ammetteva l’applicazione della sanzione fissa in assenza di debiti residui. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46/2023, ha chiarito che la violazione dichiarativa conserva rilevanza propria, indipendentemente dal danno erariale, legittimando quindi la sanzione proporzionale. Dopo il D.Lgs. 87/2024, la penalità per omessa dichiarazione è pari al 120% dell’imposta dovuta, mentre la sanzione fissa opera solo quando non emergono imposte. Inoltre, il ravvedimento operoso è ammesso solo per dichiarazioni tardive presentate entro 90 giorni dalla scadenza. Superato tale termine, la dichiarazione è considerata omessa e non più regolarizzabile con riduzione sanzionatoria.