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L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la liquidazione dell’impresa non determina automaticamente la cessazione del Concordato preventivo biennale. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13/2024, l’efficacia del CPB viene meno soltanto quando l’evento eccezionale comporta, nel medesimo periodo d’imposta, una riduzione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato. La liquidazione ordinaria, pur rientrando tra gli eventi eccezionali, resta quindi compatibile con il concordato se non determina tale contrazione. Il documento non chiarisce però quale periodo d’imposta considerare, poiché l’avvio della liquidazione fraziona l’esercizio secondo l’articolo 182 del TUIR, né indica come ripartire il reddito concordato tra la fase precedente e quella successiva alla liquidazione. In assenza di istruzioni, appare ragionevole applicare per analogia il criterio già adottato per le trasformazioni societarie: suddivisione del reddito concordato pro rata temporis, in proporzione ai giorni compresi nei due distinti periodi d’imposta. Restano tuttavia necessari chiarimenti operativi ufficiali.