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I redditi percepiti all’estero dai contribuenti residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nazionale. Per evitare la doppia imposizione è previsto un credito d’imposta per i tributi esteri pagati in via definitiva, cioè non rimborsabili né provvisori. Il beneficio non spetta per redditi soggetti a imposte sostitutive o ritenute a titolo d’imposta. Il credito è limitato alla quota di imposta italiana proporzionale al reddito prodotto all’estero e va calcolato rapportando il reddito estero al reddito complessivo. È necessario conservare la documentazione che provi redditi percepiti e imposte estere versate. Inoltre, il credito rischia di essere perso se la dichiarazione non viene presentata o se i redditi esteri non sono indicati correttamente, nonostante alcune aperture della Cassazione. Centrale resta quindi la compilazione del quadro CE del modello Redditi, indicando redditi esteri e imposte pagate.