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Il decreto di esproprio può essere trascritto nei registri immobiliari subito dopo la sua emanazione, anche prima della notifica agli interessati e dell’immissione in possesso del beneficiario. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026. In questo caso, nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva cui è subordinato il trasferimento del diritto. Dopo l’immissione in possesso, il relativo verbale dovrà essere annotato alla precedente trascrizione. Se, invece, la formalità viene richiesta dopo l’esecuzione del decreto, è sufficiente un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione in possesso o il decreto recante la relativa data. Non occorre produrre le relate di notifica. L’Agenzia precisa inoltre che il decreto di occupazione d’urgenza non è autonomamente trascrivibile, poiché non trasferisce la proprietà: la pubblicità immobiliare deve essere eseguita soltanto con il successivo decreto definitivo di esproprio.