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Con la risposta a interpello n. 108/2026, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” anche all’acquisto di fabbricati collabenti censiti in categoria catastale F/2. Il beneficio può spettare anche se l’immobile, al momento del rogito, è inagibile o privo di rendita, purché sia recuperabile e destinato effettivamente ad abitazione entro tre anni. Il caso riguarda l’acquisto di un fondo rustico con trulli collabenti, che il contribuente intende ristrutturare e accatastare come abitazione. L’Agenzia supera così il precedente orientamento del 2019 e si allinea alla più recente giurisprudenza della Cassazione, assimilando gli F/2 agli immobili in corso di costruzione. Restano necessari i requisiti ordinari: residenza nel Comune, assenza di altri immobili agevolati e destinazione finale non di lusso. Diventa quindi centrale documentare il progetto di recupero e rispettare i termini previsti.