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Nel caso di riaddebito a un cliente extra-UE dei costi sostenuti da una società italiana per servizi legati alla partecipazione a un evento in Italia, il trattamento IVA non può essere ricondotto unitariamente alle prestazioni accessorie all’accesso alla manifestazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, richiamata nell’interpello n. 94/2026, le prestazioni acquistate dal mandatario senza rappresentanza e poi riaddebitate al cliente mantengono la propria natura oggettiva e devono essere valutate singolarmente ai fini della territorialità IVA. Servizi come alloggio, ristorazione e catering rilevano nel luogo in cui sono materialmente eseguiti, mentre le altre prestazioni seguono la regola generale del luogo di stabilimento del committente. Il mark-up applicato dalla società, qualificato come compenso per attività organizzativa e di coordinamento, non è soggetto a IVA in Italia. Resta tuttavia aperto il tema dell’eventuale accessorietà, non approfondito dall’Agenzia.