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In caso di decesso di un professionista con compensi non ancora incassati o prestazioni non ancora fatturate, gli eredi non possono emettere una ricevuta a proprio nome. Devono invece adempiere agli obblighi IVA rimasti sospesi riaprendo, se necessario, la partita IVA del defunto e fatturando le prestazioni in nome del de cuius. L’articolo 35-bis del DPR 633/1972 prevede infatti che gli obblighi IVA del contribuente deceduto siano assolti dagli eredi entro specifici termini. Secondo Agenzia delle Entrate e Cassazione, l’attività professionale non si considera cessata finché non sono definiti tutti i rapporti pendenti, compresi i crediti maturati. Il fatto generatore dell’IVA coincide con l’esecuzione della prestazione, mentre l’incasso rileva solo per l’esigibilità. Di conseguenza, se la prestazione è stata resa dal professionista defunto, la fattura resta fiscalmente riferita a lui.