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L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 10/2026, chiarisce che il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa. Il provvedimento, infatti, pur producendo un beneficio economico per il debitore, non costituisce un accertamento di diritti patrimoniali, ma riconosce una particolare condizione giuridica cui consegue l’inesigibilità dei debiti residui. Tale effetto non comporta l’estinzione delle obbligazioni e lascia impregiudicati i diritti dei creditori verso coobbligati e garanti. Richiamando la sentenza della Cassazione n. 17174/2026, l’Amministrazione finanziaria esclude quindi l’applicazione dell’imposta proporzionale dell’1% prevista per gli atti di accertamento di diritti patrimoniali. Il decreto rientra, invece, nell’articolo 8, lettera d), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Il chiarimento consente di uniformare il trattamento fiscale dei provvedimenti, superando le interpretazioni divergenti emerse presso gli uffici giudiziari.